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Ordinanza — n. 13795/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses plea bargain appeal as inadmissible for citing illogical reasoning rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13795/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defendant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court held this ground is not permitted under Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they merely challenge the logical coherence of the reasoning, as the obligation to motivate must align with the negotiable nature of the act.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible de plano illogical reasoning Criminal Procedure Code motivation defect

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

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Testo completo

posto da: ATTI RACHID nato il 02/10/1983 avverso la sentenza del 19/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata, il GUP del Tribunale di Bergamo, in data 19.11.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato ad )4Atti Rachid, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni due di reclusione e di euro 4.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla illogicità della stessa in più punti.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M