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Ordinanza — n. 13793/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements and aggressive tone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13793/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court rejected this based on the defendant's aggressive tone toward police and the absence of positive collaborative elements. The Supreme Court affirmed that judges need only consider decisive factors, and the lack of positive circumstances justifies denying the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2 bis e comma 7 CdS; The refusal of generic mitigating circumstances is valid when the defendant displays aggressive behavior and lacks positive collaborative elements, requiring only a reasoned selection of decisive factors rather than an exhaustive review of all arguments.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances aggressive tone toward police lack of positive elements inadmissible cassation appeal judicial discretion in sentencing

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2 bis e comma 7 CdS
Utano Antonino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2 bis e comma 7 CdS.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv.

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Testo completo

posto da: UTANO ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 20/11/1973 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Utano Antonino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2 bis e comma 7 CdS. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo i toni aggressivi e ostili usati dall'imputato nei confronti della polizia giudiziaria e l'irrilevanza, sotto il profilo collaborativo, dell'essersi fatto identificare, elemento del tutto estraneo alla fattispecie contestata. I giudici di merito hanno inoltre sottolineato l'assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il beneficio. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MDEPOSITATA on Loredàna tliccichè thl C ANCH:„. ,16 iUO