Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13790/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and failure to prove prescription. The defendant argued for prescription and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13790/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not deducible in this stage of the proceedings. The defendant argued for prescription of the crime and the recognition of generic mitigating circumstances not raised in the prior appeal. The court rejected these claims as new issues that must be addressed at the appellate level to avoid defects in reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 186, commi 2 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine new grounds of appeal or issues not raised in the previous appeal, as such questions are not deducible in this stage of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal new grounds of appeal prescription of crime generic mitigating circumstances two-instance system duty of motivation costs of proceedings guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, commi 2 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con sentenza del 17 marzo 2025 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 10 ottobre 2023 con cui Spagnuolo Vito era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 2.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 6, d.lgs.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come il contestato reato sia stato commesso in data 16 giugno 2019, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli
269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a CERIGNOLA il 14/06/1996 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17 marzo 2025 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 10 ottobre 2023 con cui Spagnuolo Vito era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 2.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge per mancata declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello; violazione di legge in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come il contestato reato sia stato commesso in data 16 giugno 2019, e quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Ne consegue, pertanto, che alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (17 marzo 2025) non era ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 16 giugno 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando. 2.2.

Con riguardo, poi, all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve essere osservato come esso costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il consolidato principio per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

23. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Di P.Q.MIl Consigliere estensore Il PrpsiénteAlessandro D'Andrea Do natl lafrerranti ZO(Akt---