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Ordinanza — n. 13789/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding excessive sentence determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13789/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was non-deducible in this stage of proceedings. The appellant argued the sentence was excessive and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already imposed a medium-to-minimum penalty. The court ruled that detailed justification is only required for maximum or above-average sentences, rendering the appellant's complaint legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be based on grounds deducible in this stage; complaints regarding the determination of a sentence that is not near the maximum or above the average are inadmissible as they concern the discretion of the trial court.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-deducible ground sentence determination generic mitigating circumstances medium minimum penalty legality ground procedural admissibility guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
della sentenza impugnata), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen
art. 62 -bis cod. pen
della sentenza impugnata), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

posto da: DOJA ARMANDO (CUI:05G0Y9E) nato il 21/01/1991 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Trento ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovereto del 19 marzo 2024 con cui Doja Armando era stato condannato alla pena di giorni dieci di arresto ed euro 540,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella corrispondente di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

b) e 2 -sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, di cui deduce l'eccessiva entità, altresì lamentando la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 3 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, poi, in punto di diritto (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).h.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammiss P.Q.MOrPOS l TATA ij CANC;:_ 16 funoo