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Ordinanza — n. 13788/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic ground lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13788/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and failed to specify factual or legal grievances. The appellant argued for a review of the conviction for tax evasion, but the lower court's reasoning was deemed sufficient and logically sound. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure for being too abstract.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of complaint is generic and aspecific, failing to pinpoint the reasons for grievance in fact and law or adequately confront the arguments of the impugned judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic ground of complaint lack of specificity tax evasion conviction Article 591 criminal procedure guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dalla ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

posto da: CHIRIPUCI DANIELA nato il 15/09/1991 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;L

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 luglio 2025 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del 10 gennaio 2024 con cui Chiripuci Daniela era stata condannata alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.677,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata e la congruità della pena inflittale. Il motivo proposto dalla ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il rico P.Q.MEPOS/M-7-Alessandro D'Andrea efq CANcEì ; b\Ak- 2026 Frutizio4t4i,