Italian Court dismisses appeals on recidivism and sentencing grounds as merely reiterative of rejected appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Giuseppe Detto and Francesco Carosiello inadmissible. The appellants argued for a different criminal charge classification and alternative sentencing, but the court found these arguments merely reiterated complaints already dismissed at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the merits regarding the nature of the crime and the denial of mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals that merely reiterate grievances already rejected by the appellate court with specific reasoning on liability and sentencing are inadmissible as they propose an alternative reading of the merits not permitted at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/04/1987avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse diGiuseppe Detto e Francesco Carosiello,ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito precisati, sono inammissibili:- Il motivo del ricorso a firma dell’Avvocato Rosario Marino, propostonell’interesse di Detto, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine allaqualificazione del fatto, contestato nei termini di riciclaggio, di cui all’art. 648-bis,cod. pen., invece che nei termini di ricettazione ex art. 648 cod. pen., nonché ilsecondo motivo, che deduce l’illogicità della motivazione in ordine al diniego disostituzione della pena detentiva con pena alternativa;- Il primo motivo del ricorso a firma dell’Avvocato Rosario Marino nell’interessedel Carosiello, che deduce il vizio di violazione di legge, nonché il vizio dimanifesta illogicità della motivazione, in ordine alla qualificazione del fattocontestato nei termini di cui all’art. 648-bis cod. pen., e non già come ricettazioneai sensi dell’art. 648 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio diomessa motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva conpena alternativa;- Il primo motivo del ricorso a firma dell’Avvocato Vincenzo Desiderionell’interesse del Carosiello, che deduce il vizio di violazione di legge, nonché ilvizio di manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla qualificazione del fattocontestato nei termini di cui all’art. 648-bis cod. pen., e non già come ricettazioneai sensi dell’art. 648 cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio dimotivazione illogica inordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche;considerato, invero, che essi sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni puntuali in punto di responsabilità e di commisurazione della pena (sivedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata in relazione alla disamina deglielementi probatori sulla base dei quali la corte d’appello ha ritenuto corretto sussumere lecondotte dei due ricorrenti nella fattispecie di riciclaggio, non già di ricettazione, e sulla basedei quali escludere, per il Carosiello le circostanze attenuanti generiche, in assenza dielementi che ne giustifichino il riconoscimento, e, per il Detto, la pena sostitutiva, attesa laprognosi di recidività formulata in base ai precedenti specifici a suo carico), risolvendosi inuna proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01);considerato, quanto al denunciato vizio di omessa motivazione in relazione alla sostituzionedella pena detentiva in relazione alla posizione di Carosiello, che non risulta che l’imputatoabbia avanzato una richiesta in tal senso dotata del requisito della specificità, così che questinon può dolersi dell’omessa pronuncia nei suoi confronti;rilevato, pertanto, che i ricorsi devonoessere dichiarati con la condanna dei ricorrentialpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI