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Ordinanza — n. 13710/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic complaints lacking specific argumentative flaws in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13710/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mario Frisenda's appeal against his one-year prison sentence inadmissible. Frisenda argued for generic flaws in the sentencing rationale and legal qualification of his conduct in Verona. The court rejected these claims because they lacked specific identification of argumentative errors or gaps in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grievances are merely generic and fail to explicitly point out specific flaws or lacunae in the court's argumentative reasoning.

Parole chiave

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generic grievances inadmissible appeal sentencing reasoning lack of specificity criminal procedure code argumentative flaws court of cassation verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/09/2025, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione impugnata che aveva condannato Mario Frisenda alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRISENDA MARIO (026R376) nato a CROTONE il 05/03/1965 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/09/2025, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione impugnata che aveva condannato Mario Frisenda alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Verona il 10/09/2020; Ritenuto che con il ricorso si enunciano generiche doglianze sull'omessa motivazione della commisurazione della pena e sull'errata qualificazione giuridica della condotta, senza esplicitare in quali passaggi argomentativi si evidenzino vizi o lacune; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M