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Ordinanza — n. 13709/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for minor theft citing insufficient grounds for non-punibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13709/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and a related administrative offense. The appellant argued for non-punibility based on the minor nature of the act and general mitigating circumstances, but the court found the first ground inconclusive as facts already excluded the 'minor' hypothesis. Furthermore, the appeal regarding general mitigating factors was rejected due to a lack of specific, objective emergencies requiring judicial consideration.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4 comma 3 legge n. 110/1975: The court must explicitly address arguments for non-punibility; if the lower court's reasoning already excludes the 'minor' hypothesis based on specific facts, additional generic appeals regarding the same ground are inconclusive, and vague requests for mitigating circumstances without specific objective emergencies are inadmissible.

Parole chiave

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non-punibility defense minor offense hypothesis general mitigating circumstances inadmissible appeal theft conviction procedural admissibility Corte di Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
110/1975; fatti commessi in Cesenatico il 10/07/2020; Ritenuto che la censura sull'omessa motivazione in ordineAit presupposti di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 4 comma 3 legge n. 110/1975
e alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva in pena pecuniaria per la complessiva misura di euro 900,00, per il reato di cui all'art. 4 legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 651 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15/01/2024, con la quale il Tribunale di Forlì ha condannato Alassane Fall alla pena di euro 50,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 cod. pen.
art. 4 legge n. 110/1975
e alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva in pena pecuniaria per la complessiva misura di euro 900,00, per il reato di cui all'art. 4 legge n.
art. 131-bis cod. pen
110/1975; fatti commessi in Cesenatico il 10/07/2020; Ritenuto che la censura sull'omessa motivazione in ordineAit presupposti di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018
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Testo completo

posto da: FALL ALASSANE nato il 13/11/2003 avverso la sentenza del 15/01/2024 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15/01/2024, con la quale il Tribunale di Forlì ha condannato Alassane Fall alla pena di euro 50,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. e alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva in pena pecuniaria per la complessiva misura di euro 900,00, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975; fatti commessi in Cesenatico il 10/07/2020; Ritenuto che la censura sull'omessa motivazione in ordineAit presupposti di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è del tutto inconferente poiché con riguardo al capo B) il giudice di merito ha congruamente motivato sulla sussistenza di elementi di fatto univocamente idonei ad escludere l'ipotesi lieve di cui all'art. 4, comma 3, I.n. 110/75 e, come tali, altresì idonei ad escludere quelli della particolare tenuità del fatto; ne consegue che la contestuale condotta di cui al capo A) non poteva offrire elementi ulteriori meritevoli di valutazione ai fini della suddetta causa di non punibilità; che il secondo motivo è tutto versato nel merito e richiede una valutazione alternativa degli elementi che hanno condotto il Tribunale ad escludere l'ipotesi lieve di cui all'art. 4, comma 3, I.n. 110/75; che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente non indica quali obiettive emergenze favorevoli, ulteriori e specifiche, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare e che avrebbero imposto di procedere alla loro concessione, del tutto aspecifico essendo il richiamo alla giovane età e al comportamento successivo alle condotte, comunque già espressamente apprezzato nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01);

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M15A Athri,;..htiì 3