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Ordinanza — n. 13708/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to recognize criminal fact continuity due to res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13708/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against the execution judge's order rejecting the request to recognize continuity between criminal facts. The appellant argued the execution judge failed to analyze elements proving a single criminal design, yet the lower court had already excluded continuity during the trial phase. The court ruled that the execution judge cannot re-evaluate an issue already settled by a final judgment, thereby upholding the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The execution judge cannot re-evaluate an issue already settled by a final judgment, as such matters are bound by the principle of res judicata.

Parole chiave

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continuity of crimes res judicata principle execution judge powers criminal procedure code final judgment binding reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
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Testo completo

da: MARCOLINI MASSIMILIANO nato a ROMA il 20/07/1969 avverso l'ordinanza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 02/12/2025, con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Massimiliano Marcolini, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1) e 2) nel predetto provvedimento; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso; che tuttavia la censura non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione dal giudice di esecuzione, che ha rilevato che la sussistenza del vincolo della continuazione è stata già esclusa in sede di cognizione; che il giudice dell'esecuzione non può rivalutare un accertamento sul punto coperto dal giudicato; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M• Il Cotisigliér estensore Il Presidente Paola MrivrtiAcu 1//