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Ordinanza — n. 13707/2026 — snpen Generato dall'IA

Recidivism claim dismissed; continuation of crimes does not negate qualified recidivism under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13707/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the extinction order for the defendant. The defendant argued that recognizing the continuation of crimes should eliminate qualified recidivism since the offenses stemmed from a single criminal plan. The court rejected this, ruling that recidivism and continuation are compatible institutions where the latter is merely a legal fiction for sentencing mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 2, n. 1 e 2, cod. pen.; Recidivism and continuation of crimes are compatible institutions; the latter does not negate the former as it represents a legal fiction for sentencing mitigation rather than ontological unification of offenses.

Parole chiave

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qualified recidivism continuation of crimes single criminal plan legal fiction sentencing mitigation Italian Penal Code execution of sentence recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 2, n. 1 e 2, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 9148 del 1996
Sez. U, n. 9148 del 1996, Rv.
Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025
205543-01)» (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv.
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Testo completo

dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Redion Muka avverso l'ordinanza in data 24/10/2025, con la quale il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'opposizione del pubblico ministero e ha revocato il provvedimento che aveva dichiarato in favore dello stesso Muka l'estinzione per decorso del tempo delle pene irrogate con le sentenze sub 1), 2) e 3); Ritenuto che la revoca dell'ordinanza di estinzione è stata motivata con il fatto che il condannato era stato giudicato recidivo ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, cod. pen. in uno dei tre suddetti titoli esecutivi e il ricorrente sostiene che il successivo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti omogenei «dovrebbe far venir meno la sussistenza della recidiva qualificata, essendo entrambi i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed avendo avuto ad oggetto la stessa infrazione (reingresso in Italia successivamente all'espulsione coattiva), dunque tale recidiva dovrebbe considerarsi semplice»; che l'assunto difensivo è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza, secondo la quale «non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondato su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Conf.:

Sez. U, n. 9148 del 1996, Rv. 205543-01)» (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 02); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M