Cassation court dismisses appeal regarding prisoner's request for flexible visitation scheduling due to mafia ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the prisoner's request for flexible visitation scheduling. The appellant argued for discretionary timing of visits, but the court found the claim to be an improperly formulated alternative reading of facts already evaluated by the Tribunal. The decision emphasized that strict scheduling is necessary to balance family rights against public security when mafia associations are present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant merely proposes an alternative reading of facts already evaluated by the Tribunal without providing adequate motivation free of logical fractures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; ofi-t
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTI) Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 02/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di Filippo Griner Pinto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che ha respinto la sua istanza ex art. 35-bis ord. pen. rispetto alla sua richiesta di colloqui visivi e telefonici mensili con i propri familiari non secondo il calendario fissato dall'istituto ma in una settimana scelta da lui di volta in volta; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., 16 della circolare DAP del 02/10/2017, 29, 30 e 31 Cost. e a vizio di motivazione, si deduce in realtà, inammissibilmente, un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha verificato come la regolamentazione dei tempi e delle modalità di svolgimento dei colloqui dovesse considerarsi ragionevole e proporzionata rispetto alla tutela del diritto del detenuto, al quale non può essere concessa un'assoluta discrezionalità circa la calendarizzazione dei colloqui medesimi, dovendo essere particolarmente rigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, la concreta e attuale operatività del sodalizio mafioso cui appartengono i coniugi detenuti (Sez. 1, n. 6202 del 05/02/2026, Ministero, Rv. 289435 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i P.Q.M