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Ordinanza — n. 13704/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against deportation reentry conviction citing established EU law principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13704/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for unauthorized reentry by a non-EU citizen. The appellant argued for a new assessment of mitigating circumstances and the applicability of specific statutory provisions, but the court found these arguments generic and insufficient. The decision relied on binding precedent confirming that reentry penalties remain valid despite EU directives and that the lower court's factual evaluation was unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 13 d.lgs. 286/98; Art. 54 cod. pen.; The court holds that appeals based on generic legal maxims or requests for re-evaluation of facts already assessed by the trial court are inadmissible, as the lower court's reasoning remains unassailable in cassation proceedings.

Parole chiave

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unauthorized reentry deportation penalties EU directive compliance inadmissible appeal mitigating circumstances cassation review non-EU citizen allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 13 d.lgs. 286/98
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/10/2025, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui Gocha lishkariani era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs.n.
Art. 54 cod. pen.
265469 - 01); che il secondo motivo richiama generiche massime di esperienze chiede un'inammissibile rivalutazione nel merito degli elementi già valutati dal giudice di merito per escludere la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
275640-01); a queste considerazioni si aggiungono le argomentate valutazioni in fatto, sorrette da corretto percorso logico e quindi insindacabili in sede di legittimità, con le quali è stato esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo 2ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
art. 54 cod. pen
265469 - 01); che il secondo motivo richiama generiche massime di esperienze chiede un'inammissibile rivalutazione nel merito degli elementi già valutati dal giudice di merito per escludere la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod.
art. 131-bis cod. pen
275640-01); a queste considerazioni si aggiungono le argomentate valutazioni in fatto, sorrette da corretto percorso logico e quindi insindacabili in sede di legittimità, con le quali è stato esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.;
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo 2ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012
Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: JISHKARIANI GOCHA ( CUI 043GP6E ) nato il 04/10/1982 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13/10/2025, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui Gocha lishkariani era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs.n. 286/98, commesso in Roma il 23/09/2024; Ritenuto che il primo motivo è del tutto generico perché ripropone una questione già risolta dal giudice di merito con il richiamo all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El Dridi, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione» (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, Pg in proc. mejdi, Rv. 253353 - 01); inoltre «in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio» (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Rv. 265469 - 01); che il secondo motivo richiama generiche massime di esperienze chiede un'inammissibile rivalutazione nel merito degli elementi già valutati dal giudice di merito per escludere la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.; che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha evidenziato - con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso - che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchè già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); a queste considerazioni si aggiungono le argomentate valutazioni in fatto, sorrette da corretto percorso logico e quindi insindacabili in sede di legittimità, con le quali è stato esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo 2ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M