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Ordinanza — n. 13703/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for dangerous glass throwing, citing lack of accident element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13703/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a €3,000 fine inadmissible. The lower court convicted the defendant for throwing broken glass at a neighbor in a dangerous manner, finding no accidental element to the act. The court rejected the appeal's arguments regarding the objective and subjective elements of the crime, upholding the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge n. 110/1975; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's factual findings on the absence of accident in a dangerous throwing offense are logically supported by the evidence and do not require a substantive re-evaluation.

Parole chiave

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dangerous throwing offense accidental element absence criminal fine appeal inadmissible appeal glass throwing incident risarcimento per atto illecito danneggiamento collisione in una rotatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge n. 110/1975
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/10/2025, con la quale il Tribunale di Alessandria ha condannato Ivo Angelo Torrielli alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 4 legge n. 110/1975
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/10/2025, con la quale il Tribunale di Alessandria ha condannato Ivo Angelo Torrielli alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; .rt

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 22/10/2025, con la quale il Tribunale di Alessandria ha condannato Ivo Angelo Torrielli alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Gavi il 22/12/2020; Ritenuto che con le due articolate censure riguardo l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo del reato si richiede una rivalutazione nel merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale con riguardo all'elemento dell'accidentalità della rottura del bicchiere, logicamente argomentando dagli elementi in ordine alla ricostruzione delle condotte dell'imputato l'assoluta irrilevanza di questo dato, visto che Torrielli aveva inveito contro il vicino di casa avvalendosi dei resti scheggiati in vetro, brandendoli e agitandoli per la pubblica in via con modalità pericolose e sconsiderate;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M