Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to recognize criminal continuity due to lack of proven unity of criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to recognize criminal continuity between distinct offenses. The appellant argued that the execution judge failed to analyze the unity of the criminal design, while the court found the judge's reasoning coherent and based on the temporal distance and different subjects involved. The court emphasized that it cannot re-evaluate factual elements and only reviews for logical inconsistencies, concluding the original decision was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements but only verifies the coherence of the execution judge's reasoning regarding the unity of criminal design, dismissing appeals based on mere disagreement with the assessment of temporal distance or different subjects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ENZA il 19/11/1981 avverso l'ordinanza del 19/12/2025 del TRIBUNALE di PARMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 19/12/2025, con la quale il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Gennaro Presta, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate sub 1) e 2) nel predetto provvedimento; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, irragionevolmente dando prevalenza all'intangibilità del giudicato e alla necessità di sovrapposizione temporale tra i fatti da avvincere ai sensi dell'art. 81 cod. pen.; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha sottolineato che i fatti sono distanti nel tempo, risultano connotati da modalità diverse, vi concorrono soggetti diversi e si caratterizzano solo per la propensione alle condotte delinquenziali; in particolare si evidenzia che il reato associativo non presentava profili di connessione con i singoli fatti oggetto della sentenza sub 1); che doveva quindi ritenersi indìmostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:
Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). 2Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M