Italian Court dismisses appeal against execution order regarding deportation sentence validity and EU directive effects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Ancona Tribunal's rejection of the revocation request against Belhaj's 2008 deportation sentence. The court ruled that the Constitutional Court's 2005 ruling on the relevant legislative article was already in force before the contested judgment and thus irrelevant to the execution phase. Furthermore, the court determined that the cited EU directive could not directly depenalize domestic criminal facts, leaving the original conviction valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 616 c.p.p.: The court must assess the relevance of prior constitutional rulings and EU directives when reviewing the validity of execution orders, noting that such norms do not automatically depenalize domestic criminal facts if they predate the judgment or lack direct effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BELHA3 RADHOUANE CUI 01VUUL5 nato il 05/01/1973 avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del TRIBUNALE di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 22/10/2025, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di revoca della sentenza del Tribunale di Agrigento in data 06/07/2008, irrevocabile dall'01/10/2008 a carico di Radhouane Mohamed Belhaj; Ritenuto che correttamente è stata esclusa la rilevanza, dedotta dal condannato, della sentenza della Corte costituzionale in data 14/12/2005 n, 466, di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, poiché intervenuta a definire il quadro normativo di riferimento del giudice della cognizione ben prima dell'emissione della sentenza della quale si chiede la revoca; che le altre deduzioni attengono al merito della decisione e tra queste anche quelle relative all'ipotizzata refluenza della direttiva 2008/115/CE, che non poteva avere diretti effetti di depenalizzazione sulle fattispecie incriminatrici di diritto interno;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MtiEPOSITATA IN CA; -MA 15 A 6 Cot.g, ortnig g iÀÌiO ikOmOd 2