Ordinanza — n. 13699/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEsaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12/02/2024, con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Giovanni La Barbera alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Trabia il 04/09/2020; Ritenuto che il primo motivo chiede una rivalutazione nel merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale con riguardo al motivo addotto dall'imputato, che è stato ritenuto non credibile per le contraddizioni ravvisate nella sua versione dei fatti; che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché non può essere invocata la mancanza di elemento psicologico o l'errore inevitabile sulla disposizione penale nel caso di specie/ che riguarda un oggetto in tutta evidenza atto ad offendere e di cui è vietato il porto; peraltro «in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame» (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Lazzaroni, Rv. 274976 - 01); che l'applicazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato richiestmelle conclusioni dinanzi al giudice di merito e l'omessa verifica d'ufficio della sussistenza delle condizioni per applicarla può essere oggetto di sindacato solo «a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); il motivo si limita ad evocare genericamente la mancanza di offensività (che già, in realtà, può considerarsi esclusa in forza degli apprezzamenti in fatto contenuti nella sentenza) e «il comportamento di certo non abituale», profili del tutto insufficienti a dimostrare una lacuna motivazionale sul punto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/1975, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13699/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commesso in Trabia il 04/09/2020; Ritenuto che il primo motivo chiede una rivalutazione nel merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale con riguardo al motivo addotto dall'imputato, che è stato ritenuto non credibile per le contraddizioni ravvisate nella sua versione dei fatti; che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché non può essere invocata la mancanza di elemento psicologico o l'errore inevitabile sulla disposizione penale nel caso di specie/ che riguarda un oggetto in tutta evidenza atto ad offendere e di cui è vietato il porto; peraltro «in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame» (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Lazzaroni, Rv. 274976 - 01); che l'applicazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato richiestmelle conclusioni dinanzi al giudice di merito e l'omessa verifica d'ufficio della sussistenza delle condizioni per applicarla può essere oggetto di sindacato solo «a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); il motivo si limita ad evocare genericamente la mancanza di offensività (che già, in realtà, può considerarsi esclusa in forza degli apprezzamenti in fatto contenuti nella sentenza) e «il comportamento di certo non abituale», profili del tutto insufficienti a dimostrare una lacuna motivazionale sul punto;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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da: LA BARBERA GIOVANNI nato a TERMINI IMERESE il 24/05/1960 avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12/02/2024, con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Giovanni La Barbera alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Trabia il 04/09/2020; Ritenuto che il primo motivo chiede una rivalutazione nel merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale con riguardo al motivo addotto dall'imputato, che è stato ritenuto non credibile per le contraddizioni ravvisate nella sua versione dei fatti; che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché non può essere invocata la mancanza di elemento psicologico o l'errore inevitabile sulla disposizione penale nel caso di specie/ che riguarda un oggetto in tutta evidenza atto ad offendere e di cui è vietato il porto; peraltro «in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame» (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Lazzaroni, Rv. 274976 - 01); che l'applicazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stato richiestmelle conclusioni dinanzi al giudice di merito e l'omessa verifica d'ufficio della sussistenza delle condizioni per applicarla può essere oggetto di sindacato solo «a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); il motivo si limita ad evocare genericamente la mancanza di offensività (che già, in realtà, può considerarsi esclusa in forza degli apprezzamenti in fatto contenuti nella sentenza) e «il comportamento di certo non abituale», profili del tutto insufficienti a dimostrare una lacuna motivazionale sul punto;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M