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Ordinanza — n. 13695/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for habitual offender; court rejected leniency due to repeated violations and social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13695/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's reduction of the sentence to one year. The defendant, Domenico Mirko Fazzone, argued for the benefit of particular minor fact, but the court found his conduct exhibited habitual patterns and heightened social danger evidenced by multiple prior violations. Consequently, the court affirmed the denial of generic mitigating circumstances and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The benefit of particular minor fact is excluded when the offender's conduct demonstrates habitual patterns and accentuated social danger, justifying the denial of mitigating circumstances and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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habitual offender exclusion particular minor fact social danger assessment procedural costs order repeated violations penalty minaccia non comprovata sanzioni pecuniarie maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen., commesso in Marsala il 12/04/2022; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.Miov rti a una Paola Ma(Mci,DEPOSITATA 119 CANC.; 15 A i fttériZiona L.,..
Art. 699, comma 2, cod. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 04/06/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva ad un anno di arresto la pena inflitta a Domenico Mirko Fazzone, colpevole del reato di cui all'art. 699, comma 2, cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., commesso in Marsala il 12/04/2022; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250
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Testo completo

4/1986 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 04/06/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva ad un anno di arresto la pena inflitta a Domenico Mirko Fazzone, colpevole del reato di cui all'art. 699, comma 2, cod. pen., commesso in Marsala il 12/04/2022; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, visto che per consolidata giurisprudenza la predetta causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata quando ricorrono elementi sintomatici dell'abitualità e della accentuata pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01); profili sui quali la Corte territoriale ha congruamente motivato in fatto con argomenti insindacabili in sede di legittimità, facendo riferimento ad una pluralità di precedenti penali a suo carico, alcuni dei quali specifici, ed essendosi costui reso già protagonista di plurime violazioni delle prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione alla quale è stato sottoposto per due anni perché socialmente pericoloso; che sulla base delle medesime valutazioni in fatto, connesse alla modalità della condotta e all'abitualità, sono state ragionevolmente negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata giustificata la commisurazione della pena;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non . ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.Miov rti a una Paola Ma(Mci,DEPOSITATA 119 CANC.; 15 A i fttériZiona L.,.. 2