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Ordinanza — n. 13694/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for habitual minor offenses due to lack of particular tenuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13694/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Giuseppe Barboglio for four months of arrest. The defendant argued for the benefit of particular tenuity of the offense, but the court found this inapplicable due to evidence of habitual conduct and high social danger. Consequently, the court rejected the request for generic mitigating circumstances and ordered the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011; Art. 131-bis cod. pen.: The benefit of particular tenuity of the offense cannot be applied when elements indicative of habitual conduct and accentuated social danger of the accused are present.

Parole chiave

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particular tenuity habitual conduct social danger criminal appeal penal mitigation Cassation ruling inadmissible appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19/11/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Giuseppe Barboglio era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
159/2011, commesso in Monreale 1'11/09/2020; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.Mi.
art. 131-bis cod. pen
159/2011, commesso in Monreale 1'11/09/2020; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01
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Testo completo

la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19/11/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Giuseppe Barboglio era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Monreale 1'11/09/2020; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, visto che per consolidata giurisprudenza la predetta causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata quando ricorrono elementi sintomatici dell'abitualità e della accentuata pericolosità sociale dell'imputato (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01); profili sui quali la Corte territoriale ha congruamente motivato in fatto con argomenti insindacabili in sede di legittimità; che sulla base delle medesime valutazioni in fatto, connesse alla modalità della condotta e all'abitualità, sono state ragionevolmente negate le circostanze attenuanti generiche ed è stata giustificata la commisurazione più elevata della pena;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.Mi. DEPOSITATA WL CANCA-11 :ERA 5 AP 26 Il Funtio,n3 Mvzù