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Ordinanza — n. 13691/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against surveillance court order rejecting late challenge to revoked early release. The conflict was resolved by a prior revocation order that was not timely appealed. The appeal is inadmissible because the underlying contradiction has ceased to exist.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13691/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a surveillance court order that rejected a complaint regarding a contradiction between an early release decree and a subsequent approval decree. The court found this contradiction had vanished after a prior revocation order became final due to the appellant's failure to appeal it in time. Consequently, the appeal was rejected as the legal basis for the original decision no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance court order rejecting a complaint is inadmissible if the underlying contradiction between conflicting decisions has ceased to exist due to a prior revocation that was not timely appealed.

Parole chiave

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surveillance court appeal early release contradiction inadmissible appeal finality of revocation procedural costs criminal procedure code timely appeal requirement cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

O nato a VIBO VALENTIA il 27/08/1989 avverso l'ordinanza del 06/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 06/11/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avanzato da Rosario Fiorillo avverso il decreto di inammissibilità emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 02/04/2025 con riguardo al contrasto insorto tra il provvedimento di ketto d la liberazione anticipata emesso dal Magistrato di sorveglianzW^data 06/06 018 in elazione al semestre 25/08/2017 - 25/02/2018 e il provvedimento di accoglimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 06/07/2018;

Ritenuto che sono manifestamente infondate le censure formulate in ricorso visto che il contrasto è venuto meno a seguito del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 19/07/2018, che ha revocato quello precedente di accoglimento della richiesta del beneficio; le doglianze del condannato andavano semmai formulate impugnando quel provvedimento di revoca, che invece non è stato gravato tempestivamente e pertanto è divenuto definitivo; che solo ove fossero intervenuti fatti nuovi potrebbe essere rivalutato il decisum del provvedimento non tempestivamente impugnato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

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