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Ordinanza — n. 13690/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13690/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13690/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12/06/2023, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Vincenzo Lionetti era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 2 e 7 I.n. 895/67, commesso in Palermo il 09/10/2017; Ritenuto che è del tutto generica l'unica censura,secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe compiutamente motivato sui motivi di appello, poiché il ricorrente non individua i passaggi argomentativi asseritamente lacunosi a fronte di una motivazione che esamina partitamente in otto pagine, uno per uno, i motivi contenuti nell'atto di impugnazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13690/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 7 I.n. 895/67, commesso in Palermo il 09/10/2017; Ritenuto che è del tutto generica l'unica censura,secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe compiutamente motivato sui motivi di appello, poiché il ricorrente non individua i passaggi argomentativi asseritamente lacunosi a fronte di una motivazione che esamina partitamente in otto pagine, uno per uno, i motivi contenuti nell'atto di impugnazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pluralità di motivazioni allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12/06/2023, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Vincenzo Lionetti era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 2 e 7 I.n. 895/67, commesso in Palermo il 09/10/2017; Ritenuto che è del tutto generica l'unica censura,secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe compiutamente motivato sui motivi di appello, poiché il ricorrente non individua i passaggi argomentativi asseritamente lacunosi a fronte di una motivazione che esamina partitamente in otto pagine, uno per uno, i motivi contenuti nell'atto di impugnazione; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M