Personal appeal by convicted person dismissed as inadmissible due to mandatory defense representation requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal filed by Giuseppe Rogoli inadmissible de plano. The procedural flaw stems from the fact that both the appeal and the contested order were filed after August 3, 2017, when legislation required all appeals by defendants to be signed by registered defense counsel. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure to reject the filing without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals by defendants filed after the entry into force of Law No. 103/2017 must be signed by registered defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ROGOLI GIUSEPPE nato a MESAGNE il 13/08/1946 avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; ilRITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Giuseppe Rogoli il 03/12/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 25/11/2025. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara ina P.Q.M