Italian court dismisses appeal for recidivism exclusion benefit due to repeated recidivism. The court rejects the claim that particular triviality applies when specific recidivism exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of eight months' imprisonment for the crime under Article 76 of Legislative Decree 159/2011. The appellant argued for the exclusion of punishment under Article 131-bis of the Penal Code based on the particular triviality of the offense. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that the exclusion of punishment for particular triviality cannot apply when specific recidivism is recognized, as it indicates heightened social danger and culpability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 76 d.lgs. 159/2011: The exclusion of punishment for particular triviality of the offense cannot be applied in cases of recognized specific recidivism, which is symptomatic of the offender's accentuated social danger and high degree of culpability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CAMMALLERI GIUSEPPE nato a VITTORIA il 23/05/1977 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23/09/2025, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui Giuseppe Cammalleri era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Vittoria il 19/02/2020; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, visto che per consolidata giurisprudenza «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica» (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01);
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M