Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13681/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recidivism exclusion benefit due to repeated recidivism. The court rejects the claim that particular triviality applies when specific recidivism exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13681/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of eight months' imprisonment for the crime under Article 76 of Legislative Decree 159/2011. The appellant argued for the exclusion of punishment under Article 131-bis of the Penal Code based on the particular triviality of the offense. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that the exclusion of punishment for particular triviality cannot apply when specific recidivism is recognized, as it indicates heightened social danger and culpability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis c.p.; Art. 76 d.lgs. 159/2011: The exclusion of punishment for particular triviality of the offense cannot be applied in cases of recognized specific recidivism, which is symptomatic of the offender's accentuated social danger and high degree of culpability.

Parole chiave

Generato dall'IA
specific recidivism particular triviality exclusion of punishment social danger culpability assessment Article 131-bis Article 76 d.lgs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
159/2011, commesso in Vittoria il 19/02/2020; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, visto che per consolidata giurisprudenza «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.
Art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23/09/2025, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui Giuseppe Cammalleri era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
art. 131-bis cod. pen
159/2011, commesso in Vittoria il 19/02/2020; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01
non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica» (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CAMMALLERI GIUSEPPE nato a VITTORIA il 23/05/1977 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23/09/2025, con la quale la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, con cui Giuseppe Cammalleri era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Vittoria il 19/02/2020; Ritenuto che la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata, visto che per consolidata giurisprudenza «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica» (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01);

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M