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Ordinanza — n. 13680/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13680/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13680/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 03/12/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da Salvatore Caniglia; Ritenuto che, con unico,adicolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13680/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena criminalità persistente attenuazione della pena assistenza riabilitativa controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 03/12/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da Salvatore Caniglia; Ritenuto che, con unico,adicolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto della condotta positiva del condannato tenuta dopo la commissione del reato; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi e ne ha tratto ogni elemento utile alla prognosi di effettiva funzionalità della misura alternativa ai fini della rieducazione, spiegando come il numero, la varietà e le odiose modalità di esecuzione degli allarmanti delitti commessi dal condannato tra il 2016 e il 2023, evidenziavano una propensione alla ricaduta nell'illecito, così costantemente e recentemente manifestatasi, che non poteva allo stato essere considerata affievolita senza l'acquisizione di ulteriori elementi di segno contrario ma di eguale intensità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P. P.Q.MGiova 2sa a Paola Mrejig,k.'DtPOSITATA IN C N C RIP. L15 2026 Sands _