Italian court dismisses prisoner's inhuman treatment claim as conditions were occasional and compensated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the prisoner to pay court costs and a fine. The prisoner argued that poor heating, mold, and water leaks constituted inhuman treatment, but the lower court found these issues occasional and outweighed by compensating factors. The Supreme Court upheld this reasoning, rejecting the claim that the conditions met the threshold for a violation of the European Convention on Human Rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 CEDU; Art. 606 c.p.p.: Conditions of detention must be assessed holistically; occasional discomforts compensated by other factors do not constitute inhuman treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26/11/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di Paolo Consentino avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania che ha respinto la sua istanza ex art. 35-ter ord. pen. per aver subito trattamento disumano e degradante nel carcere di Giarre dal 17/11/2022 fino al 12/05/2025; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 3 CEDU e a vizio di motivazione, si deduce in realtà, inammissibilmente, un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal Tribunale di sorveglianza con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il Giudice a quo ha valutato le specifiche condizioni di disagio indicate nell'istanza (il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento, le infiltrazioni nella cella e le muffe che ne conseguivano) e, in conformità alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, li ha ritenuti occasionali e recessivi rispetto ai molteplici fattori compensativi, elencati nel provvedimento e dei quali il ricorso non tiene conto; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q P.Q.M