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Ordinanza — n. 13675/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13675/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13675/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/07/2025, con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la decisione impugnata, con cui Cristiano Mezzafonte era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Udine il 29/11/2021; Ritenuto che, deducendo insussistenti carenze e illogicità della motivazione, il ricorso formula argomenti di mero dissenso rispetto alle compiute valutazioni di merito, argomentate con percorso logico immune da fratture, con le quali sono state esaminate le dichiarazioni della teste della difesa Miriam Bortolutti ed è stato affermato che non potessero escludere la consapevolezza dell'imputato di mantenere la disponibilità degli oggetti descritti nel capo di imputazione e rinvenuti nella sua autovettura; che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13675/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Udine il 29/11/2021; Ritenuto che, deducendo insussistenti carenze e illogicità della motivazione, il ricorso formula argomenti di mero dissenso rispetto alle compiute valutazioni di merito, argomentate con percorso logico immune da fratture, con le quali sono state esaminate le dichiarazioni della teste della difesa Miriam Bortolutti ed è stato affermato che non potessero escludere la consapevolezza dell'imputato di mantenere la disponibilità degli oggetti descritti nel capo di imputazione e rinvenuti nella sua autovettura; che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite guida nonostante revoca della patente possesso illecito di stupefacenti infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
284556 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/07/2025, con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la decisione impugnata, con cui Cristiano Mezzafonte era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Udine il 29/11/2021; Ritenuto che, deducendo insussistenti carenze e illogicità della motivazione, il ricorso formula argomenti di mero dissenso rispetto alle compiute valutazioni di merito, argomentate con percorso logico immune da fratture, con le quali sono state esaminate le dichiarazioni della teste della difesa Miriam Bortolutti ed è stato affermato che non potessero escludere la consapevolezza dell'imputato di mantenere la disponibilità degli oggetti descritti nel capo di imputazione e rinvenuti nella sua autovettura; che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MR 2026