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Ordinanza — n. 13674/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention of coded prison mail due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13674/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's substantive arguments regarding the detention of three handwritten letters. The lower court had upheld the retention based on the anomalous use of a public company letterhead by a detainee under special detention, which the court deemed capable of conveying coded messages. Consequently, the appeal was dismissed as it merely expressed dissent without addressing the concrete evidence supporting the decision.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: The decision to detain correspondence of a detainee under special detention is legitimate when based on concrete elements reasonably suggesting the actual content differs from the apparent text, rendering the appeal inadmissible if it lacks merit.

Parole chiave

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special detention regime prison mail retention coded message suspicion inadmissible appeal concrete evidence standard documenti soggetti a un trattamento particolare illecita decodificazione di offerte in codice memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis law 26 July 1975, no. 354
Art. 616 Code of Criminal Procedure
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, no. 3216 of 18/12/2025
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Testo completo

posto da: GALLO ANTONIO nato a CATANZARO il 30/07/1980 avverso l'ordinanza del 10/11/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 10/11/2025, con la quale il Tribunale di Catanzaro, per quanto di interesse, ha respinto il reclamo proposto da Antonio Gallo avverso il provvedimento di trattenimento della posta emesso con riguardo ai tre fogli manoscritti dal cognato Carmine Alberini; Ritenuto che la censura formulata dalla difesa investe profili di merito ed esprime argomenti di mero dissenso rispetto ad una motivazione che ha messo in evidenza, con percorso logico immune da fratture, l'anomalo utilizzo, idoneo a veicolare messaggi in codice, di una carta intestata ad un'azienda a partecipazione pubblica a rischio di infiltrazioni mafiose da parte del cognato di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., società con la quale il mittente non ha nulla a che fare; che «in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di trattenimento di una missiva in ragione della presenza di più "emoji" e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto aveva offerto spiegazioni vaghe)» (Sez. 1, n. 3216 del 18/12/2025, dep. 2026, Turiano, Rv. 289305 - 01);

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M