Ordinanza — n. 13673/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEsaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12/12/2025, con la quale il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata da Paolo Zino, di rideterminazione delle pene inflitte con le sentenze meglio indicate sub 1), 2), 3), e 4) del predetto provvedimento alla luce delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019; Rilevato che successivamente la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia ai termini per la tempestiva fissazione dell'udienza; Ritenuto che la censura non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, seguita dal provvedimento impugnato, in base alla quale, quando, come nel caso di specie, si è formato giudicato su condotte qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (reato di cui alla sentenza sub 2, commesso il 17/12/2006; reato di cui alla sentenza sub 3, commesso il 02/08/2022), i limiti edittali di riferimento da applicare sono quelli antecedenti alla novella del 23/12/2006, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014, che non possono avere effetti retroattivi, nemmeno se più favorevoli, in relazione a fatti già giudicati in via definitiva, operando in questa ipotesi lo sbarramento derivante dall'art. 2, comma 4, cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 40/2019; Rilevato che successivamente la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia ai termini per la tempestiva fissazione dell'udienza; Ritenuto che la censura non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, seguita dal provvedimento impugnato, in base alla quale, quando, come nel caso di specie, si è formato giudicato su condotte qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (reato di cui alla sentenza sub 2, commesso il 17/12/2006; reato di cui alla sentenza sub 3, commesso il 02/08/2022), i limiti edittali di riferimento da applicare sono quelli antecedenti alla novella del 23/12/2006, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014, che non possono avere effetti retroattivi, nemmeno se più favorevoli, in relazione a fatti già giudicati in via definitiva, operando in questa ipotesi lo sbarramento derivante dall'art. 2, comma 4, cod. pen.;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12/12/2025, con la quale il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata da Paolo Zino, di rideterminazione delle pene inflitte con le sentenze meglio indicate sub 1), 2), 3), e 4) del predetto provvedimento alla luce delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019; Rilevato che successivamente la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia ai termini per la tempestiva fissazione dell'udienza; Ritenuto che la censura non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, seguita dal provvedimento impugnato, in base alla quale, quando, come nel caso di specie, si è formato giudicato su condotte qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (reato di cui alla sentenza sub 2, commesso il 17/12/2006; reato di cui alla sentenza sub 3, commesso il 02/08/2022), i limiti edittali di riferimento da applicare sono quelli antecedenti alla novella del 23/12/2006, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014, che non possono avere effetti retroattivi, nemmeno se più favorevoli, in relazione a fatti già giudicati in via definitiva, operando in questa ipotesi lo sbarramento derivante dall'art. 2, comma 4, cod. pen.;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento ' di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.MDEPOSITATP¦ ,,,,thl CiV:'1 :APR 2026 n{ k) (..24k.Auzikari0 a De SataiLs 2