Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13673/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12/12/2025, con la quale il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata da Paolo Zino, di rideterminazione delle pene inflitte con le sentenze meglio indicate sub 1), 2), 3), e 4) del predetto provvedimento alla luce delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019; Rilevato che successivamente la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia ai termini per la tempestiva fissazione dell'udienza; Ritenuto che la censura non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, seguita dal provvedimento impugnato, in base alla quale, quando, come nel caso di specie, si è formato giudicato su condotte qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (reato di cui alla sentenza sub 2, commesso il 17/12/2006; reato di cui alla sentenza sub 3, commesso il 02/08/2022), i limiti edittali di riferimento da applicare sono quelli antecedenti alla novella del 23/12/2006, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014, che non possono avere effetti retroattivi, nemmeno se più favorevoli, in relazione a fatti già giudicati in via definitiva, operando in questa ipotesi lo sbarramento derivante dall'art. 2, comma 4, cod. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 40/2019; Rilevato che successivamente la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia ai termini per la tempestiva fissazione dell'udienza; Ritenuto che la censura non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, seguita dal provvedimento impugnato, in base alla quale, quando, come nel caso di specie, si è formato giudicato su condotte qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (reato di cui alla sentenza sub 2, commesso il 17/12/2006; reato di cui alla sentenza sub 3, commesso il 02/08/2022), i limiti edittali di riferimento da applicare sono quelli antecedenti alla novella del 23/12/2006, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014, che non possono avere effetti retroattivi, nemmeno se più favorevoli, in relazione a fatti già giudicati in via definitiva, operando in questa ipotesi lo sbarramento derivante dall'art. 2, comma 4, cod. pen.;

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato difetto formale di procedura notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro procedura accelerata censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento ' di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 12/12/2025, con la quale il Tribunale di Foggia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata da Paolo Zino, di rideterminazione delle pene inflitte con le sentenze meglio indicate sub 1), 2), 3), e 4) del predetto provvedimento alla luce delle modifiche conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019; Rilevato che successivamente la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia ai termini per la tempestiva fissazione dell'udienza; Ritenuto che la censura non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità, seguita dal provvedimento impugnato, in base alla quale, quando, come nel caso di specie, si è formato giudicato su condotte qualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (reato di cui alla sentenza sub 2, commesso il 17/12/2006; reato di cui alla sentenza sub 3, commesso il 02/08/2022), i limiti edittali di riferimento da applicare sono quelli antecedenti alla novella del 23/12/2006, senza prendere in considerazione le modifiche apportate dal d.l. n. 146/2013 e dal d.l. n. 36/2014, che non possono avere effetti retroattivi, nemmeno se più favorevoli, in relazione a fatti già giudicati in via definitiva, operando in questa ipotesi lo sbarramento derivante dall'art. 2, comma 4, cod. pen.;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento ' di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.MDEPOSITATP¦ ,,,,thl CiV:'1 :APR 2026 n{ k) (..24k.Auzikari0 a De SataiLs 2