Cassation court dismisses appeal against execution judge's sentence reduction and denial of probation due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's reduction of Orlando Izzo's sentence and rejection of probation. The lower court found the denial of probation justified by a negative prognostic judgment regarding the defendant's conduct and personality, which could not be contradicted by the lack of appeal against the original verdict. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The execution judge's denial of probation is valid if based on a negative prognostic assessment of the offender's conduct and personality, provided the reasoning is not manifestly insufficient to justify the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, ha ridotto in favore di Orlando Izzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad un anno, mesi nove e giorni venti di reclusione ed euro 417,00 di multa la pena inflitta con la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 06/05/2025, irrevocabile l'11/07/2025, e ha rigettato l'istanza di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che la censura riguardante l'asserita omessa motivazione del diniego è manifestamente infondata, in quanto il giudice dell'esecuzione ha formulato un giudizio prognostico sfavorevole, con congrui riferimenti alla modalità della condotta e alla personalità del condannato, che non possono essere contrastati con i meri riferimenti alla mancata impugnazione della sentenza di merito (contegno processuale neutro e comunque presupposto necessario per ottenere il beneficio previsto dalla legge) e all'incensuratezza;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M