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Ordinanza — n. 13670/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13670/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13670/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 05/11/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ex tunc, già concessa a Benqiang Li; Valutate le ragioni addotte a fondamento del ricorso, come ampliate e ribadite nelle successive memorie difensive, che sono state peraltro tardivamente depositate in data 08/04/2026; Ritenuto che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, Rv. 256479 - 01); che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamentoi oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa; in particolare il Tribunale di sorveglianza, nella ricostruzione dell'andamento complessivo delle condotte tenute dal ricorrente, ha tratto dalle annotazioni di Polizia comportamenti sintomatici del venir meno dell'adesione al programma posti in atto poco più di venti giorni dopo l'adesione al programma; ha evidenziato come il condannato fosse stato colto a guidare in stato di ebbrezza, abusivamente in corsia di emergenza, portando con sé oggetti atti ad offendere, e ha valutato complessivamente la vicenda, anche tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla difesa e considerandole non convincenti;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13670/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 27711 del 06/06/2013, Rv. 256479 - 01); che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamentoi oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa; in particolare il Tribunale di sorveglianza, nella ricostruzione dell'andamento complessivo delle condotte tenute dal ricorrente, ha tratto dalle annotazioni di Polizia comportamenti sintomatici del venir meno dell'adesione al programma posti in atto poco più di venti giorni dopo l'adesione al programma; ha evidenziato come il condannato fosse stato colto a guidare in stato di ebbrezza, abusivamente in corsia di emergenza, portando con sé oggetti atti ad offendere, e ha valutato complessivamente la vicenda, anche tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla difesa e considerandole non convincenti;

Parole chiave

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guida in stato di inattitudine revoca della licenza condurre infrazione alle norme della circolazione corsa di controllo abbandono del procedimento per infrazione stradale guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

dita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 05/11/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ex tunc, già concessa a Benqiang Li; Valutate le ragioni addotte a fondamento del ricorso, come ampliate e ribadite nelle successive memorie difensive, che sono state peraltro tardivamente depositate in data 08/04/2026; Ritenuto che «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, Rv. 256479 - 01); che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamentoi oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa; in particolare il Tribunale di sorveglianza, nella ricostruzione dell'andamento complessivo delle condotte tenute dal ricorrente, ha tratto dalle annotazioni di Polizia comportamenti sintomatici del venir meno dell'adesione al programma posti in atto poco più di venti giorni dopo l'adesione al programma; ha evidenziato come il condannato fosse stato colto a guidare in stato di ebbrezza, abusivamente in corsia di emergenza, portando con sé oggetti atti ad offendere, e ha valutato complessivamente la vicenda, anche tenendo conto delle giustificazioni addotte dalla difesa e considerandole non convincenti;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M152 AP 20 6 li Funziona, 1-10 keuzia