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Ordinanza — n. 13669/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13669/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13669/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/09/2025, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione impugnata, ha concesso a Simone Russo, colpevole dei reati ascrittigli, le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla recidiva e conseguentemente lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di cui ai capi 1) e 3) e di mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui al capo 4); Ritenuto che è inammissibile la doglianza riguardo la mancata esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, perché il riconoscimento della recidiva ,non era stato ritualmente contestato con i motivi di appelloiCA -eAm:k Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13669/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda inadempimento reiterato recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ne svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/09/2025, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione impugnata, ha concesso a Simone Russo, colpevole dei reati ascrittigli, le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla recidiva e conseguentemente lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati di cui ai capi 1) e 3) e di mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui al capo 4); Ritenuto che è inammissibile la doglianza riguardo la mancata esclusione della recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, perché il riconoscimento della recidiva ,non era stato ritualmente contestato con i motivi di appelloiCA -eAm:k Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M