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Ordinanza — n. 13668/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against recidivism sentencing for mafia association, upholding strict penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13668/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of an eighteen-month prison sentence for Roberto Spada. The court found the territorial court's reasoning regarding recidivism and the severity of the mafia-related conduct to be fully justified and legally sound. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011; Art. 616 cod. proc. pen.: The court rejects appeals challenging the application of recidivism and sentencing severity when the lower court has specifically motivated the defendant's total indifference to laws and the specific modes of mafia association conduct.

Parole chiave

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mafia association recidivism application sentencing severity Corte di Cassazione inadmissible appeal procedural costs criminal liability nonostante le contrarie riserve mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 02/07/2025, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui Roberto Spada era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

e svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 02/07/2025, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui Roberto Spada era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Civitavecchia il 04/07/2023; Ritenuto che sono manifestamente infondate le censure relative all'applicazione della recidiva e alla commisurazione del trattamento sanzionatorio in quanto la Corte territoriale ha specificamente motivato sul fatto che la violazione fosse un'ulteriore manifestazione - dopo una precedente declaratoria di recidiva - di totale indifferenza e avversione verso leggi e prescrizioni, in evidenza correlata alle precedenti condotte di associazione mafiosa; inoltre la pena è stata commisurata con particolare rigore sottolineando le modalità della condotta, la disponibilità non giustificata di una cospicua somma di denaro, i precedenti penali e l'assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza, a nulla rilevando le circostanze di fatto richiamate nel ricorso (la volontà di salutare il figlio);

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M