Ordinanza — n. 13619/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Angelo Pepe,ritenuto che tutti i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identichequestioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello, in relazione allaconfigurazione del delitto di ricettazione nei confronti dell’imputato, alla derubricazione deldelitto in furto, alla configurazione dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. e alla penasostitutiva, con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e giuridicamente corretta;considerato che, a fronte di ciò, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttividelle identiche censure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello conmotivazione che viene in gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensivetendono a parcellizzare l’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con lamotivazione intesa in maniera unitaria e inscindibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13619/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto porta a ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
Parole chiave
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pello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Angelo Pepe,ritenuto che tutti i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identichequestioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello, in relazione allaconfigurazione del delitto di ricettazione nei confronti dell’imputato, alla derubricazione deldelitto in furto, alla configurazione dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. e alla penasostitutiva, con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e giuridicamente corretta;considerato che, a fronte di ciò, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttividelle identiche censure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello conmotivazione che viene in gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensivetendono a parcellizzare l’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con lamotivazione intesa in maniera unitaria e inscindibile.
Tanto porta a ribadire che «èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO