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Ordinanza — n. 13617/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13617/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13617/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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tenuto che entrambi i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delleidentiche questioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello, che haspiegato che la sconoscenza della lingua italiana era rimasta senza dimostrazione ed eracontrastata dalle dichiarazioni dei pubblici ufficiali e, inoltre, ha escluso la possibilità diapplicare l’istituto della sospensione condizionale della pena, attesa la prognosi sfavorevolediscendeva dalla condotta tenuta dal minore, che aveva portato alla revoca della messa allaprova;rilevato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria egiuridicamente corretta, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttivi delle identichecensure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello con motivazione che vienein gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensive tendono a parcellizzarel’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con la motivazione intesa inmaniera unitaria e inscindibile.

Regesto Legislator

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ART. 52 D.LGS.196/03; Ordinanza — n. 13617/2026 — snpen · Corte di Cassazione: tenuto che entrambi i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delleidentiche questioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello, che haspiegato che la sconoscenza della lingua italiana era rimasta senza dimostrazione ed eracontrastata dalle dichiarazioni dei pubblici ufficiali e, inoltre, ha escluso la possibilità diapplicare l’istituto della sospensione condizionale della pena, attesa la prognosi sfavorevolediscendeva dalla condotta tenuta dal minore, che aveva portato alla revoca della messa allaprova;rilevato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria egiuridicamente corretta, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttivi delle identichecensure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello con motivazione che vienein gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensive tendono a parcellizzarel’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con la motivazione intesa inmaniera unitaria e inscindibile.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazione motivata cognizione del ricorso per cassazione pluralità di motivazioni motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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ART. 52 D.LGS.196/03
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Testo completo

tenuto che entrambi i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delleidentiche questioni esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appello, che haspiegato che la sconoscenza della lingua italiana era rimasta senza dimostrazione ed eracontrastata dalle dichiarazioni dei pubblici ufficiali e, inoltre, ha escluso la possibilità diapplicare l’istituto della sospensione condizionale della pena, attesa la prognosi sfavorevolediscendeva dalla condotta tenuta dal minore, che aveva portato alla revoca della messa allaprova;rilevato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria egiuridicamente corretta, i motivi d’impugnazione sono in gran parte riproduttivi delle identichecensure mosse con l’atto di appello e risolte dalla corte di appello con motivazione che vienein gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensive tendono a parcellizzarel’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con la motivazione intesa inmaniera unitaria e inscindibile.

Tanto porta a ribadire che «è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.