Ordinanza — n. 13616/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAd'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Said Yacine,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cuiall’art. 648 cod. pen., è generico e anche manifestamente infondato, giacché non siconfronta con la linearità delle argomentazioni prospettate nella sentenza impugnata, con cuiil giudice di merito correttamente stabilisce la sussistenza del reato di ricettazione,formulando il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente rilevando che la refurtivaveniva rinvenuta nell’abitazione dell’imputato, il quale non era in grado di giustificarne laprovenienza (si vedano in particolare le pagg. 3-4- della sentenza impugnata);rimarcato che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la corte di appello nonha ritenuto l’imputato responsabile sia del furto, sia della ricettazione, ma solo di quest’ultimodelitto, così che il ricorso risulta essere anche aspecifico perché non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 13616/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., è generico e anche manifestamente infondato, giacché non siconfronta con la linearità delle argomentazioni prospettate nella sentenza impugnata, con cuiil giudice di merito correttamente stabilisce la sussistenza del reato di ricettazione,formulando il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente rilevando che la refurtivaveniva rinvenuta nell’abitazione dell’imputato, il quale non era in grado di giustificarne laprovenienza (si vedano in particolare le pagg. 3-4- della sentenza impugnata);rimarcato che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la corte di appello nonha ritenuto l’imputato responsabile sia del furto, sia della ricettazione, ma solo di quest’ultimodelitto, così che il ricorso risulta essere anche aspecifico perché non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Said Yacine,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla qualificazione del fatto nei termini di cuiall’art. 648 cod. pen., è generico e anche manifestamente infondato, giacché non siconfronta con la linearità delle argomentazioni prospettate nella sentenza impugnata, con cuiil giudice di merito correttamente stabilisce la sussistenza del reato di ricettazione,formulando il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente rilevando che la refurtivaveniva rinvenuta nell’abitazione dell’imputato, il quale non era in grado di giustificarne laprovenienza (si vedano in particolare le pagg. 3-4- della sentenza impugnata);rimarcato che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la corte di appello nonha ritenuto l’imputato responsabile sia del furto, sia della ricettazione, ma solo di quest’ultimodelitto, così che il ricorso risulta essere anche aspecifico perché non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO