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Ordinanza — n. 13609/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reiterative complaints and lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13609/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Boccolino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of Article 131-bis of the Penal Code regarding the non-applicability of the cause of non-punishment. The court rejected this claim as it merely reiterated grievances already dismissed in the appellate instance and cited no new legal errors in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of reiterative complaints of grievances already rejected in the appellate instance or if it lacks new legal grounds to justify the violation of law.

Parole chiave

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reiterative complaints inadmissible appeal Article 131-bis non-punishment cause appellate review reiterazione di reati penali sanzioni pecuniarie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito e perché meramentereiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Boccolino,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordinealla mancata applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito e perché meramentereiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni pertinenti e giuridicamente corrette, e anche manifestamenteinfondato perché censura vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale anziformula passaggi esenti da vizi logici non censurabili in sede di legittimità (si veda, inparticolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento all’impossibilità di ammettere lacausa di non punibilità in ragione dell’abitualità della condotta e della non scarsa rilevanzadel fatto in termini di disvalore sociale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO