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Ordinanza — n. 13607/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming inconsistent sentencing and application of statutory aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13607/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding inconsistent sentencing and the application of aggravating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to balance the aggravating factor of 'more than five persons' with mitigating factors, yet the court found the reasoning consistent with prior case law. The decision rests on the finding that the appellant's complaints were not supported by the text of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal must be rejected if the alleged errors in legal application or logical contradictions do not emerge from the text of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing inconsistency aggravating circumstances principle of ne bis in idem Italian criminal law Corte di Cassazione procedural admissibility sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
pen., per aver nella specie escluso dal bilanciamento la circostanzaaggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n.
Art. 133 cod. pen.
689, peressere tale rigetto basato su fattori (negativi) considerati invece soccombenti nelladeterminazione della pena ai sensi dell’art. 133, cod.
Law 24 November 1981 n. 689
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015
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Testo completo

rte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Raffaele De Simone,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, in ordine all’errata determinazione della pena finale irrogatain violazione del principio di unitarietà operato nel giudizio di bilanciamento tra circostanzeex art. 69 cod. pen., per aver nella specie escluso dal bilanciamento la circostanzaaggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., impiegata per contro perdeterminare il minimo edittale della pena, sulla quale sono state poi applicate le circostanzemanifestamente infondato giacché censura un vizio che non ricorre nel testo dellamotivazione, la quale, anzi, correttamente rileva l’errore del giudice di prime cure,ricalcolando la pena base con riferimento alla disciplina previgente, e prevedendonel’aumento intra-edittale in considerazione “delle modalità e circostanze del fatto” (si vedapag. 5 della sentenza impugnata), escludendo, così, tacitamente l’aggravante delle piùpersone riunite, stante la prevalenza delle circostanze attenuanti riconosciute anche in primogrado; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce il vizio di manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto diapplicazione di pena sostitutiva ex artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689, peressere tale rigetto basato su fattori (negativi) considerati invece soccombenti nelladeterminazione della pena ai sensi dell’art. 133, cod. pen., è manifestamente infondatogiacché denuncia vizi che non emergono dal testo della sentenza, la quale, anzi, a pag. 6correttamente motiva sulla doglianza rilevando, in senso conforme alla consolidatagiurisprudenza, a tenore della quale “ai fini della determinazione della pena, il giudice puòtenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbiaessere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesioned e l p r i n c i p i o d e l “ n e b i s i n i d e m ”(Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/06/2015) Rv. 264378 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO