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Ordinanza — n. 13606/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13606/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for legal violations regarding fact qualification, aggravating circumstances, and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. The court ruled that the appellant's attempts to reinterpret evidence or facts constituted an impermissible 'twisting of facts' and did not meet the strict standards for admissibility at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 5; Art. 640, n. 2-bis of the Criminal Code; Art. 168, n. 1 of the Criminal Code: Appeals that merely reiterate arguments already rejected by lower courts or attempt to reinterpret evidence and facts are inadmissible before the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments twisting of facts Criminal Code provisions Court of Cassation allegazioni insufficientemente motivate spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 5 of the Criminal Code
pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza emanifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della circostanzaaggravante di cui all’art. 61, n.
Art. 640, n. 2-bis of the Criminal Code
pen., con conseguente mancata esclusionedella fattispecie di cui all’art. 640, secondo comma, n.
Art. 168, n. 1 of the Criminal Code
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
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Testo completo

pravvenute in data 30/01/2026,ritenuto che tutti i motivi di ricorso, nella specie:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza emanifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della provaposta alla base della qualificazione del fatto nei termini di cui agli artt. 61, n. 5, 110,640, primo comma e secondo comma, n. 2 e n. 2-bis), cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza emanifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della circostanzaaggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., con conseguente mancata esclusionedella fattispecie di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.;- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla commisurazione della pena, nonché il vizio di mancanza econtraddittorietà della motivazione con riferimento all’omessa concessione dellecircostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena;non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizilogici (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenza impugnata con riferimento allavalutazione della prova comprendente i rilievi dattiloscopici, l’individuazione fotografica e itabulati telefonici pag. 9 con riguardo alla configurabilità della minorata difesa, e infine pagg.9-10 in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio congruamente calcolato allaluce dei criteri di legge), risolvendosi peraltro in una proposta di lettura alternativa del merito,non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);considerato, ancora, che il ricorrente, con i primi due motivi d’impugnazione in realtàoppone un travisamento del fatto che rende l’impugnazione inammissibile, atteso che «ilgiudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione deglielementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione cheritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e leconclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti dellacensura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicatodal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione dellaprova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01);rilevato, quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e allagraduazione della pena, il giudice ha fatto invero corretta applicazione del principio di diritto,a tenore del quale, nel motivarne il diniego,non è necessario prendere in considerazione tuttigli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente unriferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.), mentre in ordine alla complessiva graduazionedella pena la censura è comunque inammissibile innanzi alla corte di legittimità, quando,come nel caso di specie (si veda pag. 10 della sentenza impugnata con riguardo allacomplessiva determinazione del trattamento sanzionatorio e all’assenza di elementipositivamente apprezzabili che giustifichino l’applicazione delle predette attenuanti) non siafrutto di ragionamento illogico o di mero arbitrio (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione) considerata, infine, la manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi genericamentededotti in ordine alla sospensione condizionale della pena, avendo riguardo alla correttadeterminazione del giudice di primo grado, che ha revocato quella precedentementedisposta, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen..;rilevato che l’esito non muta alla luce delle memorie sopravvenute;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.