Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and misclassification of theft as robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Boban Lazic inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued for lack of reasoning regarding the denial of a retrial and claimed the court misclassified robbery as theft. The court rejected these claims as merely repetitive of previous arguments and unsupported by the exhaustive reasoning provided in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on lack of reasoning or manifest illogicity are inadmissible if they merely reiterate grievances already addressed with sufficient and unassailable arguments by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Boban Lazic,ritenuto che i motivi di ricorso, nella specie:- il primo, che deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancataconcessione della rinnovazione dibattimentale;- il secondo, che deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordinealla sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen, per mancata riqualificazionedel fatto nei termini di furto;- il terzo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme con riferimentoalla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e,altresì, manifestamente infondati, giacché puntualmente disattesi dal giudice di merito conargomentazioni esaustive e prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità (si veda pag. 3della sentenza impugnata con riferimento, rispettivamente, alla mancanza del requisitodell’assoluta necessità richiesto per la rinnovazione dibattimentale nel giudizio di appelloavverso una sentenza pronunciata con rito abbreviato; alla qualificazione del fatto nei terminidi ricettazione, non potendo questo essere qualificato come furto per mancanza di prova, e,infine, al diniego di applicazione delle attenuanti suddette per insussistenza di elementipositivi che ne giustifichino il riconoscimento); ritenuto che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO