Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding mitigating circumstances for robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hossam Salem inadmissible because the sole ground raised was merely reiterative of arguments already fully addressed in the second instance. The appellant argued that the lower court failed to properly recognize statutory mitigating circumstances and the minor value of the stolen goods under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the appellate judgment provided exhaustive and logical reasoning explaining why these factors did not apply to the specific facts of the robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 364, n. 1, lett. a c.p.p.: An appeal based solely on the reiterative repetition of grievances already fully and logically refuted in the second instance judgment is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Hossam Salem,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifestaillogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuantedi cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., e della circostanza relativa alla lieve entità della rapina,introdotta con la sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024 n. 86, non è consentitoperché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni complete ed esenti da vizi logici (sivedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove il giudice affronta conpassaggi esaustivi e coerenti le ragioni per le quali deve ritenersi esclusa l’applicazione delleconsiderevolmente inciso sulla gravità del fatto, non qualificabile come ‘lieve’, e che anche ilbene sottratto non può ritenersi di modico valore);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO