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Ordinanza — n. 13600/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illogical denial of mitigating circumstances under Article 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13600/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Sorce inadmissible, rejecting claims regarding the illogical denial of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements, but the Court held that only decisive factors need be addressed in the reasoning. Consequently, the appeal was dismissed as merely reiterative of previously rejected grievances and lacking logical foundation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Appeals based on alleged illogicality of sentencing or failure to consider all elements are inadmissible if the first-instance judgment reasonably selected decisive factors without arbitrariness.

Parole chiave

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Article 62-bis Penal Code mitigating circumstances illogical reasoning appeal inadmissibility sentencing discretion Corte di Cassazione reiterative grievances riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù
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Testo completo

orte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Sorce,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifestaillogicità della motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuantigeneriche di cui all’art. 62-bis cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio dimanifesta illogicità e quello di violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio,sono entrambi non consentiti, in quanto meramente reiterativi di doglianze già presentate inappello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici;che tali motivi sono anche manifestamente infondati, giacché, con riferimento allea tenore del quale, nel motivarne il diniego,non è necessario prendere in considerazione tuttigli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente unriferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.), mentre in ordine alla complessiva graduazionedella pena la censura è comunque inammissibile innanzi alla corte di legittimità, quando,come nel caso di specie (si veda pag. 3 della sentenza impugnata con riguardo allacomplessiva determinazione del trattamento sanzionatorio e all’assenza di elementipositivamente apprezzabili che giustifichino l’applicazione delle predette attenuanti) non siafrutto di ragionamento illogico o di mero arbitrio(Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO