Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of complaints already dismissed during the second instance proceedings. The appellant attempted to re-argue issues regarding the classification of the crime under Article 712 of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances, which the lower court had already addressed. The supreme court ruled that presenting these arguments again constitutes an impermissible alternative reading of the merits, thus barring further review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, cod. pen.; Art. 712, cod. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.: Appeals reiterating grounds already rejected in the second instance are inadmissible as they amount to an impermissible alternative reading of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
o che tutti i motivi di ricorso, nella specie:-il primo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione al giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di illogicità e carenza della motivazione con riferimentoalla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 712, cod. pen.;- il terzo, che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche,sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare,pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del reato di ricettazionee all’impraticabilità di una riqualificazione nei termini di cui all’art. 712, cod. pen., e pag. 6con riferimento al diniego di applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen. correttamente fondatosulla mancanza di elementi di segnale positivo in grado di giustificare il riconoscimento delbeneficio), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);rimarcato, peraltro, come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen.
è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquisto perché soltanto in presenzadi esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di mediaavvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza dellecose. Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato come sia avvenuto l’acquisto delbene che si assume ricettato, così mancando un requisito richiesto ai fini dell’astrattaconfigurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen..considerato che l’ultimo motivo è altresì manifestamente infondato per contenere unacensura che non si riscontra dalla lettura del provvedimento impugnato, dove è stata fattacorretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice dimerito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.