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Ordinanza — n. 13598/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for assault, citing lack of specific legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13598/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Capasso and Roberto Mazzocchi inadmissible. The court found that Capasso's arguments regarding recidivism and mitigating circumstances lacked the required specificity and failed to demonstrate a violation of law. For Mazzocchi, the appeals were rejected as merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level and as an inadmissible claim of fact distortion. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: Appeals for cassation are inadmissible if they lack specific legal grounds, merely repeat arguments already rejected, or constitute an inadmissible challenge to the factual assessment of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments fact distortion procedural defect allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
229690 – 01)ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la mancata osservanza dei criteri divalutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all’art.648 cod.
Art. 99, secondo comma, cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
229690 – 01)ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la mancata osservanza dei criteri divalutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004,Cricchi, Rv.
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019
e) della stessa norma, ossia comemancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti daltesto del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi digravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep.
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Testo completo

80avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di Salvatore Capasso e Roberto Mazzocchi,ritenuto che l’unico motivo del ricorso nell’interesse di Salvatore Capasso, che deduce ilvizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine allamancata esclusione della contestata recidiva ex art. 99, secondo comma, cod. pen. e sullanegazione delle circostanze attenuanti generiche difetta del requisito della specificità, nonessendovi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 – 01), che si risolve in un richiamo ai principi giurisprudenziali espressi in materia direcidiva e di circostanze attenuanti generiche, accompagnata da una generica doglianza sudi una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati, ma del tutto priva dideduzioni di vizi scrutinabili in sede di legittimità;ritenuto che i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse di Roberto Mazzocchi,nella specie così formulati:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge per tardività della querela;- il secondo, che deduce il vizio di carenza di motivazione, in ordine alla richiestadi concessione delle attenuanti generiche con “travisamento del fatto storico”;sono entrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 33 dellasentenza impugnata in ordine alla tempestività della querela e alla determinazione dellapena in assenza di elementi che giustifichino l’applicazione delle attenuanti generiche), tral’altro caratterizzate da manifesta illogicità anche per evidente contrasto con i principiaffermati da consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore dei quali, con particolareriferimento alla determinazione della pena e all’applicazione delle attenuanti generiche, nonè necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellededotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243),rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);considerato, inoltre, che il ricorrente dichiaratamente denuncia il travisamento del fattoche rende l’impugnazione inammissibile, atteso che «il giudice di legittimità, investito di unricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddettotravisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata allaricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulentitecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di provaesista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questaverifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004,Cricchi, Rv. 229690 – 01)ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la mancata osservanza dei criteri divalutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all’art.648 cod. pen., è generico per indeterminatezza e per mancanza di specificità, in quanto, daun lato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato,dall’altro lato, risulta privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);considerato, altresì, che, con riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie edegli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonessendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto puòessere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia comemancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti daltesto del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi digravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020- Rv. 278196 – 02);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO