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Ordinanza — n. 13597/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism prescription and generic mitigating circumstances grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13597/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding recidivism and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant claimed violations of the principle of ne bis in idem and procedural errors in evaluating statutory criteria. The court ruled that the first ground was unfounded as recidivism affects prescription terms without violating substantive double jeopardy, while the second ground was inadmissible in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 157, cod. pen.; Art. 161, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.; Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU; Art. 129, cod. proc. pen.: Recidivism impacts prescription calculations without violating ne bis in idem, and appeals regarding generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning lacks evident illogic.

Parole chiave

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recidivism prescription generic mitigating circumstances ne bis in idem principle Cassazione inadmissibility Art. 133 cod. pen. attenuazione della pena condono delle spese procedurali proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157, cod. pen.
Art. 161, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione delprincipio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 609, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Esterina Spada,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge conriferimento all’applicazione dell’art. 157, cod. proc. pen. è manifestamente infondato perchénon tiene conto del fatto che «la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale,incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, commasecondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art.161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione delprincipio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, comeinterpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del21/09/2023, Bisiccè, (dep. 07/11/2023 ) Rv. 285267 – 01;

Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018,Saetta, Rv. 274721 - 01);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e ilvizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e all’omessa ed errata valutazione dei criteri di cui all’art.133, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice dellasentenza impugnata, il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principioaffermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n.36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende;considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione produce un effetto preclusivorispetto alla possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo,cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione eventualmente maturata in dataanteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sedee neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,Rv. 266818 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO