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Ordinanza — n. 13594/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive complaints already rejected in second instance regarding fraud and non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13594/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code and misapplied Article 62-bis regarding habitual fraud. The court ruled these arguments were merely repetitive grievances already dismissed in the second instance, which had already addressed the habitual nature of the conduct and the appellant's negative personality. Consequently, the court found no merit in re-examining the case on substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 640, 131-bis, 62-bis cod. pen.; Appeals consisting solely of reiterative complaints of grievances already dismissed in the second instance are inadmissible in cassation as they propose a new trial on the merits.

Parole chiave

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repetitive complaints inadmissible appeal non-punishment cause habitual fraud second instance dismissal negative personality court costs fine reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., il secondo motivo, che deduce il vizio diviolazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., nonché il terzomotivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale per lamancata applicazione dell’art. 62-bis, cod.
art. 640 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., il secondo motivo, che deduce il vizio diviolazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., sono tutti non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri
pen.- e dalla personalità negativa del ricorrente), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita e scrutinabile in sede di legittimità (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
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Testo completo

te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dellafattispecie di reato di cui all’art. 640 cod. pen., il secondo motivo, che deduce il vizio diviolazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., nonché il terzomotivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale per lamancata applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg.3-4 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato di truffa e sul trattamentosanzionatorio giustificato dalla reiterazione delle condotte truffaldine dalle quali emergel’abitualità della condotta -tale da ostacolare il riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.- e dalla personalità negativa del ricorrente), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita e scrutinabile in sede di legittimità (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO