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Ordinanza — n. 13593/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13593/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13593/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di David Abramovic,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione del beneoggetto del reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivimeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 13593/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivimeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01;

Parole chiave

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violazione dell'obbligo di fedeltà colpa del patrocinatore corruzione nell'esecuzione forzata dazi doganali non pagati osservanza dei termini retribuzione abusiva

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

rte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di David Abramovic,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione del beneoggetto del reato di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivimeramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esaustive, complete ed esenti da vizi logici oltreche giuridicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata conriguardo all’illecita provenienza del bene e al dolo di ricettazione, ricavata dallo stessocertificato di garanzia prodotto dall’imputato, che indicava la vendita dell’orologio ad altrapersona accompagnata dalla mancata indicazione della provenienza del bene), risolvendosiin una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO