Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances under Article 62-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of 'defect of reasoning' regarding the denial of generic mitigating circumstances is not permitted in proceedings of legality. The appellant argued the lower court failed to consider all favorable elements, but the court found its reasoning sound and consistent with established precedent requiring only reference to decisive factors. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court adequately addressed the existence of obstructive elements and the lack of signs of repentance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, cod. pen.; The appeal alleging a defect of reasoning concerning the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in proceedings of legality, as the court of first instance need only reference the decisive elements considered, not every fact adduced by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o,ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, ilquale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);ritenuto che la corte d’appello ha adeguatamente motivato con riferimento allasussistenza di elementi ostativi all’applicazione delle attenuanti generiche (si vedano pagine5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla gravità della condotta e all’impossibilità divalutare positivamente il comportamento processuale del ricorrente, oltre che alla mancanzadi segnali di resipiscenza, provata, altresì, dalla revoca della sospensione con messa allaprova);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.