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Ordinanza — n. 13590/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13590/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by the Rasizzi Scalora and Bono families inadmissible. The appellants argued for a lack of logical motivation regarding criminal complicity and the illogicality of the lower court's decision on land invasion. The court rejected these claims because the first ground merely reiterated previously dismissed complaints, while the second lacked the specific factual elements required by criminal procedure law to allow for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they consist of mere repetitions of prior complaints or fail to specify the factual elements necessary for the appellate judge to exercise their supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection lack of specific allegations logical motivation defect Cassazione ordinanza incompetenza territoriale azione di manutenzione invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 360, n. 5 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
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Testo completo

972Rasizzi Scalora Rosario nato a NOTO il 27/11/1997Bono Carmela nato a VITTORIA il 20/05/1996avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di Antonino Rasizzi Scalora, Rosario RasizziScalora, Franca Bono e Carmela Bono,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla ritenuta compartecipazione criminosa di AntoninoRasizzi Scalora, Franca Bono e Carmela Bono nel reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis,cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnataove il giudice di merito argomenta in relazione alla responsabilità dei ricorrenti e allasussistenza del reato di occupazione abusiva, rilevando, tra l’altro come i manufatti fosserostati adibiti ad abitazione dei rispettivi nuclei famigliari);ritenuto che il secondo motivo, che deduce l’illogicità della sentenza in relazioneall’invasione di terreni comunali, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato, e altresì generico per mancanza di specificità,stante l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, in particolare, che, per un verso, i ricorrenti non spiegano in quale manieraincida sulla (in)sussistenza del reato un’eventuale futura sdemanializzazione dei terreniabusivamente occupati e, per altro verso, trascurano di considerare che i giudici di meritohanno puntualmente individuato gli autori dell’occupazione, per come già evidenziato alp a r a g r a f o p r e c e d e n t e ; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO