Italian Court dismisses appeal as mere repetition of lower court arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for illogical reasoning regarding evidence evaluation and liability, but the court found these claims merely repetitive of arguments already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the lower judge's decision was logically sound and free from vices, rejecting any alternative reading of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 2; Art. 360 c.p.p., n. 3: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grievances already dismissed at the appellate level or proposes an alternative factual reconstruction not permitted in this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Riadh Msallem,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di illogicità della motivazione inordine alla valutazione della prova e all’accertamento della responsabilità del ricorrente, nonè consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive, risolvendosi inuna proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), essendo precluse alla cognizione di questa Corte lecensure basate su una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storicadei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova,giacché non è consentito alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamentomutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragionidel proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-3 della sentenza impugnatache contengono la ricostruzione del fatto e gli elementi a sostegno dell’attendibilità dellapersona offesa con riferimento alla ricognizione fotografica) facendo applicazione di correttiargomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;considerato che il ricorso si risolve in una ricostruzione antagonista a quella ritenuta daigiudici di merito, senza che siano dedotti vizi scrutinabili in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO