Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13588/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are merely reiterative and lack merit reviewability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13588/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Fioranti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of a specific mitigating circumstance based on Constitutional Court decision n. 86/2024, but the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. The appellate court had adequately reasoned that the appellant's dangerous escape and aggressive shoving constituted the necessary elements for denying the mitigation, which falls within the judge's discretionary power on sentencing severity and is not subject to review for lack of logic in this instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on merely reiterative complaints or arguments already disallowed in the appellate judgment are inadmissible, as substantive evaluations regarding sentencing discretion and the gravity of conduct are not scrutinized for logical flaws unless they constitute mere arbitrium.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Reiterative Arguments Sentencing Discretion Judicial Motivation Review Cassazione Roma Mitigating Circumstances attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
86/2024, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Marco Fioranti,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanzadella C. Cost. n. 86/2024, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici e non censurabili in questa sede, atteso che essecomprendono valutazioni di merito appartenenti alla discrezionalità del giudice nelladeterminazione della gravità della condotta, e così della graduazione della pena, nonscrutinabili in sede di legittimità ove non siano frutto di mero arbitrio o siano affette damanifesta illogicità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243):che la corte d’appello ha adeguatamente motivato a pag. 3 della sentenza impugnata,ove tra gli elementi alla base del diniego di applicazione della suddetta attenuante sirichiamano le circostanze dell’azione, tra cui la spericolata fuga del ricorrente e la dannositàdei suoi spintonamenti a carico della persona offesa e dei presenti;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO