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Ordinanza — n. 13491/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentencing, upholding trial court's discretion on penalty gradation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13491/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a second-instance judgment imposing a harsh sentence on Biagio Morelli. The appellant argued for leniency based on recent Constitutional Court rulings and claimed the penalty was excessive, but the court found these grounds legally impermissible in cassation proceedings. The court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the judge of the merits and is not subject to review on the ground of excessive severity in cassation.

Parole chiave

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sentencing discretion penalty gradation cassation inadmissibility mitigating circumstances excessive punishment prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024
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Testo completo

nato a MESSINA il 02/02/1978j / avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Biagio Morelli, rilevato che i motivi di ricorso spesi in tema di trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso, con i quali in specie di censura sia l'eccessiva misura della pena, che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono anche manifestamente infondati, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alle modalità della condotta, nonché della gravità dell'offesa e dell'intensità del dolo (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), così come pure deve ritenersi per la modulazione dei minimi aumenti disposti per la ritenuta continuazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M